Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Istallazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 Watt - Pubblicazione della denuncia di inizio attività - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza per la diversità di disciplina prevista per gli impianti di potenza superiore e dedotta preclusione della partecipazione al procedimento autorizzativo degli abitanti della zona - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore, in quanto non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell'impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicità, la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Infatti, l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a ), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE); inoltre, la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicità, a seconda della potenza, del tipo e della portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiché, oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione è appunto più efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicità in ragione dei parametri sopraindicati. - Sentenze citate: n. 129 e n. 265/2006.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI E SCAVI, E PROCEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PREVISIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E DELL'ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA SIA PREVIGENTE CHE SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LGS. N. 198 DEL 2002 - LAMENTATI ECCESSO DI DELEGA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 166 DEL 2002, VOLTI ALLA INTRODUZIONE DI PROCEDURE TEMPESTIVE E ALLA RIDUZIONE DEI TERMINI RISPETTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA - NATURA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE NORME CENSURATE - RISPONDENZA DELLE REGOLE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA CELERITÀ ALLA RATIO DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante. > >- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.
Riguarda ancheart. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE STATALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CON RIGUARDO A MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI - INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI EMISSIONE - AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PREVIO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’ARPA DELLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON I LIMITI DI ESPOSIZIONE, I VALORI DI ATTENZIONE, GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALLA LOCALIZZAZIONE DEI SITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, sono autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, ossia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, sollevata sul presupposto che il vincolo degli obiettivi di qualità ponga una limitazione costituzionalmente illegittima alle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti, secondo quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 324 e n. 307 del 2003. Infatti, l'art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Attraverso il rinvio alla citata legge (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), tale vincolo agisce limitatamente ai «valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (…) ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi». In sostanza, la norma impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, «i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il mancato riferimento a questa seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA) di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, che attengono esclusivamente alla tutela sanitaria e ambientale.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - DISSENSO MOTIVATO DI UNA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA - DECISIONE RIMESSA A UNA CONFERENZA DEI SERVIZI OVVERO, IN TALUNI CASI, AL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che in sede di procedimento di autorizzazione alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, allorché via sia il dissenso motivato di una amministrazione interessata, la decisione sia rimessa ad una conferenza di servizi, che delibera a maggioranza dei presenti, o, nei casi in cui il motivato dissenso sia espresso da una amministrazione proposta alla tutela ambientale, al Consiglio dei ministri, nella parte in cui estende la regola della maggioranza all'adozione dell'atto finale, prevede una sola ipotesi di dissenso qualificato ed affida al Consiglio dei ministri la relativa decisione. Infatti, l'istituto della conferenza di servizi costituisce, in generale, uno strumento di semplificazione procedimentale e di snellimento dell'azione amministrativa. Tale funzione, nel contesto dello specifico procedimento in esame e degli interessi allo stesso sottesi, consente di ritenere che la previsione contenuta nella disposizione censurata sia espressione di un principio fondamentale della legislazione. A ciò si aggiunga che il meccanismo di operatività della conferenza nel caso in cui il dissenso sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle Regioni. - V. sentenze n. 348, n. 62/1993 e n. 37/1991; cfr. anche sentenza n. 79/1996.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCE DI ATTIVITÀ - PREVISIONE DI SILENZIO-ASSENSO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede una ipotesi di silenzio assenso per le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative alla installazione di un impianto di comunicazione elettronica, sollevata sul presupposto della asserita natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principî fondamentali. - Cfr. sentenza n. 307/2003.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - CONTENUTO DEI MODELLI DA USARE PER LA PRESENTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATO ESERCIZIO DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DA PARTE DELLO STATO IN MATERIE NON RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA ESCLUSIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, e dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003, i quali disciplinano il contenuto dei modelli da usare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti, proposta sul presupposto che tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie che non rientrano nella propria sfera di legislazione esclusiva. Infatti, la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). - Vedi, citate, sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 94 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 1