Art. 23 — Pari opportunita' nei rapporti fra coniugi
La materia delle pari opportunita' nei rapporti familiari e' disciplinata dal codice civile.
Testo vigente dal 31 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La materia delle pari opportunita' nei rapporti familiari e' disciplinata dal codice civile.
Testo vigente dal 31 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 30 — Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino…
Art. 230-bis
Impresa familiare. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa…
Art. 540 — Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge e' riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita…
Art. 144 — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.…
Art. 29 — Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata…
Art. 29
… fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art23 · fonte su Normattiva