Art. 10 c.g.c. — Sezioni giurisdizionali di appello
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[1]1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
[2]2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva