Art. 103 c.g.c. — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →
[1]1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
[2]2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
[3]3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva