Art. 144 c.g.c.Decisione

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[1]1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

[2]2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art144 · fonte su Normattiva