Art. 144 c.g.c. — Decisione
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[1]1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
[2]2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva