Art. 155 c.g.c. — Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso
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[1]1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
[2]2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
[3]3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.
[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni.
[5]5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.
[6]6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
[7]7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.
[8]8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
[9]9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
[10]10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva