Art. 166 c.g.c.
Consulente tecnico
[1]1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.
[2]2. Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva