Art. 172 c.g.c.Tipologie di giudizio

1. La Corte dei conti giudica:

  • a)sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
  • b)sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
  • c)sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
  • d)su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art172 · fonte su Normattiva