Art. 182 c.g.c. — Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza
[1]1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo ((alle altre parti)) entro il termine stabilito ((; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile)).
[2]2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
[3]3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.
[4]4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
[5]5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede ((a norma dell'articolo 93)).
[6]6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva