Art. 182 c.g.c.Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza

[1]1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo ((alle altre parti)) entro il termine stabilito ((; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile)).

[2]2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

[3]3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

[4]4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[5]5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede ((a norma dell'articolo 93)).

[6]6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art182 · fonte su Normattiva