Art. 21 c.g.c. — Astensione
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1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva