Art. 42 c.g.c. — Notificazioni e comunicazioni
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1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva