Art. 48 c.g.c.
Nullita' della notificazione
1. La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva