Art. 50 c.g.c.
Pronuncia sulla nullita'
[1]1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.
[2]2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico ((del responsabile)).
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva