Art. 7 c.g.c. — Disposizioni di rinvio
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[1]1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
[2]2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva