Art. 77 c.g.c.Sequestro conservativo in appello

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[1]1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

[2]2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3.

[3]3. Si applica l'articolo 76, comma 4.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art77 · fonte su Normattiva