Art. 104 c.p.c.Pluralita' di domande contro la stessa parte

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[1]Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

[2]Il giudice puo' ordinare la separazione delle cause quando la loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art104 · fonte su Normattiva