Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.
Cass. civ. n. 3097/2026Sez. 3Rv. 677709-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civile
Precedenti: 645106-01, 675884-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Cass. civ. n. 1485/2026Sez. 3Rv. 677748-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 2913 Codice civileart. 619 Codice di procedura civile
Precedenti: 626019-01, 626020-01, 629055-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE Azione diretta al rispetto delle distanze legali - Mancata trascrizione della domanda - Acquirente a titolo particolare della costruzione che non ha partecipato al giudizio - Opponibilità della sentenza - Esclusione - Conoscenza di mero fatto della pendenza della causa - Irrilevanza.
Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.
Cass. civ. n. 29473/2025Sez. 3Rv. 676840-01
Riguarda ancheart. 2653 Codice civile
Precedenti: 669274-01, 635461-01
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris". · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.
Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 28984/2025Sez. LRv. 676998-01
Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 658320-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Cass. civ. n. 26855/2025Sez. 3Rv. 676596-01
Riguarda ancheart. 4 legge 130/1999art. 58 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 2697 Codice civileart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 659464-01, 666807-02, 668451-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 25636/2025Sez. 2Rv. 676029-02
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 168 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 645247-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Intervento in causa - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 105 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale. 75 <!-- pag. 76 -->
Cass. civ. n. 25418/2025Sez. 3Rv. 676341-02
Riguarda ancheart. 1916 Codice civileart. 105 Codice di procedura civile
Precedenti: 674064-02, 674662-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - Cessione del credito - Impugnazione del cessionario - Omessa evocazione in giudizio del cedente - Validità della sentenza - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
Cass. civ. n. 21351/2025Sez. 3Rv. 675884-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 1260 Codice civile
Precedenti: 670015-01, 645106-01, 649280-01, 616680-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).
Cass. civ. n. 21061/2025Sez. 1Rv. 675428-01
Riguarda ancheart. 366 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-01
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Applicabilità dell’art. 2560 c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.
Cass. civ. n. 15678/2025Sez. 1Rv. 674811-02
Riguarda ancheart. 2560 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 668449-01, 669814-01, 670905-01
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti vantati dagli azionisti delle predette banche - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere. 15 <!-- pag. 16 --> In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti delle predette società bancarie sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., sia in base alla previsione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto d.l., sia in forza di espressa previsione del contratto di cessione medesimo.
Cass. civ. n. 15678/2025Sez. 1Rv. 674811-01
Riguarda ancheart. 3 d.l. 99/2017
Precedenti: 673776-01, 668449-01, 669814-01, 664364-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione. 11 <!-- pag. 12 --> Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 15087/2025Sez. 1Rv. 675212-01
Riguarda ancheart. 2377 Codice civileart. 2378 Codice civile
Precedenti: 605554-01, 627732-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cass. civ. n. 12636/2025Sez. 3Rv. 675332-02
Riguarda ancheart. 348 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 669015-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Cass. civ. n. 10541/2025Sez. 3Rv. 674615-02
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 2902 Codice civileart. 105 Codice di procedura civile
Precedenti: 666943-01, 673864-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).