Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.
Cass. civ. n. 3097/2026Sez. 3Rv. 677709-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 645106-01, 675884-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denuntiatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).
Cass. civ. n. 30624/2025Sez. 3Rv. 676813-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 676045-01, 666770-01, 666166-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Cass. civ. n. 28032/2025Sez. 2Rv. 676045-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civileart. 93 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 667313-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d’appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Cass. civ. n. 25478/2025Sez. 3Rv. 676343-01
Riguarda ancheart. 106 Codice di procedura civileart. 103 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 659563-01
Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. Appello incidentale - Modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti - Cause scindibili - Appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale - Modalità e termini.
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principi: Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c.., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno. Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale – che l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione».
Cass. civ. n. 11676/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 343 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).