Art. 128 c.p.c. — Udienza pubblica
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[1]L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
[2]Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva