Art. 15 c.p.c.Cause relative a beni immobili

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[1]Il valore delle cause relative a beni immobili si determina moltiplicando per duecento il tributo diretto verso lo Stato: quello delle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta, moltiplicando il tributo per cento; quello delle cause relative alle servitu', moltiplicando per cinquanta il tributo gravante sul fondo servente.

[2]Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume da quello della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

[3]Se l'immobile non e' sottoposto a tributo, il giudice determina il valore della causa secondo quanto risulta dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art15 · fonte su Normattiva