Art. 155 c.p.c.
Computo dei termini
[1]Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
[2]Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
[3]I giorni festivi si computano nel termine.
[4]Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".
L. 18 giugno 2009, n. 69
125La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.".
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva