Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.
Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..
Cass. civ. n. 34901/2025Sez. 3Rv. 677219-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 673776-01, 658028-01, 667362-01, 674241-01
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Omessa partecipazione del P.M. - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di gravame - Legittimazione esclusiva del P.M. - Sussistenza.
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.
Cass. civ. n. 33766/2025Sez. 1Rv. 676401-01
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 397 Codice di procedura civile
Precedenti: 632203-01
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Nullità della sentenza - Regime - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione mediante impugnazione - Necessità - Fattispecie.
Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24267/2025Sez. 2Rv. 676235-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civileart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 627482-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione.
In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.
Cass. civ. n. 17690/2025Sez. LRv. 675614-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civile
Precedenti: 654961-01, 621432-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).