Art. 162 c.p.c.
Pronuncia sulla nullita'
[1]Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.
[2]Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60, numero 2.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva