Art. 185 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
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[1]Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza o in quella successiva stabilita a norma dell'articolo 183 ultimo comma, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale.
[2]Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
[3]Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva