Art. 185 c.p.c.Tentativo di conciliazione

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[1]Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza o in quella successiva stabilita a norma dell'articolo 183 ultimo comma, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale.

[2]Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

[3]Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art185 · fonte su Normattiva