Art. 187 c.p.c.Provvedimenti del giudice istruttore

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[1]Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

[2]Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.

[3]Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.

[4]Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che puo' disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilita' o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178.

[5]Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art187 · fonte su Normattiva