Art. 192 c.p.c. — Astensione e ricusazione del consulente
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[1]L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
[2]Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
[3]Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva