Art. 213 c.p.c. — Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione
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Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva