Art. 232 c.p.c.
Mancata risposta
[1]Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
[2]Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva