Art. 104 — Mancata intimazione ai testimoni
[1]((Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione)).
[2]Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva