Art. 104Mancata intimazione ai testimoni

[1]((Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione)).

[2]Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art104 · fonte su Normattiva