Art. 239 c.p.c.
Mancata prestazione
[1]La parte alla quale il giuramento decisorio e' deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e' stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le e' riferito.
[2]Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva