Art. 280 c.p.c. — Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio
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[1]Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se' nel caso previsto nell'articolo seguente.
[2]Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne da' comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.
[3]All'ordinanza del collegio si applicano le disposizioni dell'articolo 177. Per effetto di essa il giudice istruttore e' investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva