Art. 284 c.p.c. — Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali
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[1]Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente puo' essere proposta con ricorso contenente, quando o' chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all'articolo 340, se non e' stata gia' fatta.
[2]Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949 · versione 0 su Normattiva