Art. 447 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
[1]Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
[2]Si applica il disposto dell'articolo 431.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva