Art. 296 c.p.c. — Sospensione su istanza delle parti
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Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, puo' disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva