Art. 296 c.p.c.Sospensione su istanza delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. Leggi il testo vigente →

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, puo' disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art296 · fonte su Normattiva