Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).
Cass. civ. n. 2012/2026Sez. 1Rv. 677285-01
Riguarda ancheart. 653 Codice di procedura civileart. 96 Legge fallimentare
Precedenti: 659536-01
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di beni indivisi - Divisione cd. endoesecutiva - Natura - Autonomia e connessione funzionale e strutturale - Conseguenze - Divisione definita con cessazione della materia del contendere - Rimedio esperibile avverso tale pronuncia - Appello.
Allorché l'espropriazione forzata di beni indivisi avvenga nelle forme della divisione cd. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo e l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi, cosicché, ove il giudizio divisorio sia definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile avverso tale pronuncia è costituito dall'appello secondo le forme ordinarie e non dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c..
Cass. civ. n. 27406/2025Sez. 2Rv. 676455-01
Riguarda ancheart. 323 Codice di procedura civileart. 600 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 630 Codice di procedura civile
Precedenti: 670382-01, 673057-01, 662203-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Provvedimenti appellabili - Ordinanze o sentenze non definitive che dichiarano l'estinzione - Riserva facoltativa di gravame - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Per la sentenza di merito - Decorrenza immediata - Avverso la sentenza di rito - Disciplina ex art. 129 disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione - Fattispecie.
In tema di appellabilità dei provvedimenti, l'ordinanza pronunciata in primo grado ex artt. 307 o 308 c.p.c. o la sentenza non definitiva, gravate con riserva ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.c., acquistano efficacia di sentenza definitiva con decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla data di irrevocabilità o da quella di passaggio in giudicato dei detti provvedimenti, qualora si tratti di sentenza di merito; ove invece venga appellata la sentenza dichiarativa dell'estinzione, nel procedimento di gravame - ai sensi dell'art. 340 c.p.c. - deve proporsi anche appello avverso la sentenza per cui sia stata fatta riserva, restando esclusa l'applicabilità in tale procedimento della disciplina dettata dal citato art. 129 che trova attuazione con esclusivo riguardo al giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C., cassando senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto avverso la sentenza non definitiva soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado contro la sentenza definitiva che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 23869/2025Sez. 2Rv. 676097-01
Riguarda ancheart. 340 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 472793-01, 663967-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Revocabilità - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 308 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.
Cass. civ. n. 20432/2025Sez. LRv. 675872-01
Riguarda ancheart. 176 Codice di procedura civileart. 177 Codice di procedura civileart. 340 Codice di procedura civile
Precedenti: 582351-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Estinzione deliberata dal Tribunale in composizione monocratica prima o dopo che siano precisate le concisioni - Differenze.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito.
Cass. civ. n. 18603/2025Sez. 3Rv. 675354-02
Riguarda ancheart. 131 Codice di procedura civileart. 132 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 647415-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).