Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Cass. civ. n. 1608/2026Sez. 3Rv. 677573-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 651 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penaleart. 246 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 672550-01, 674632-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE "Rottamazione quater" - Art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Regime delle spese - Art. 310, ultimo comma, c.p.c. - Applicabilità. · TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - COMMISSIONI TRIBUTARIE In genere.
Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cass. civ. n. 782/2026Sez. LRv. 677408-01
Riguarda ancheart. 1 legge 197/2022art. 3 d.l. 202/2024art. 12 d.l. 84/2025
Precedenti: 672232-01, 672028-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Cass. civ. n. 132/2025Sez. 2Rv. 673495-01
Riguarda ancheart. 307 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civileart. 393 Codice di procedura civile
Precedenti: 433778-01, 661405-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).