Art. 319 c.p.c.Costituzione delle parti

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[1]Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

[2]Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art319 · fonte su Normattiva