Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda). 83 <!-- pag. 84 -->
Cass. civ. n. 1929/2026Sez. 3Rv. 677689-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 672553-01, 671933-01, 670662-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Appello proposto in una causa successivamente riunita ad altre - Declaratoria di improcedibilità con la decisione delle cause riunite - Consumazione del potere di impugnazione - Esclusione.
L'appello principale, proposto in una causa successivamente riunita ad altre e poi dichiarato improcedibile nella decisione sulle cause riunite, non consuma il potere di impugnazione della parte.
Cass. civ. n. 34482/2025Sez. 3Rv. 677190-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civile
Precedenti: 670662-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.
Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).
Cass. civ. n. 30102/2025Sez. 3Rv. 677038-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 671180-02, 616862-01, 638109-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.
L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
Cass. civ. n. 25469/2025Sez. 3Rv. 676290-01
Riguarda ancheart. 343 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 671180-02, 655641-01, 670662-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).