Art. 356 c.p.c. — Ammissione e assunzione di prove
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Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949 · versione 0 su Normattiva