Art. 356 c.p.c.Ammissione e assunzione di prove

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[1]((Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

[2]Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art356 · fonte su Normattiva