Art. 361 c.p.c. — Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949. Leggi il testo vigente →
La parte che intende conservare il diritto di impugnare con ricorso per cassazione una sentenza parziale deve farne espressa riserva, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, salvo il disposto dell'articolo 373 secondo comma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949 · versione 0 su Normattiva