Art. 361 c.p.c. — Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
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[1]((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi allo istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
[2]Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
[3]La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva