Art. 376 c.p.c. — Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
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[1]I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.
[2]La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.
[3]All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva