Art. 381 c.p.c. — Provvedimento sul deposito
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La corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina invece la restituzione anche se accoglie il ricorso solo in parte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977 · versione 0 su Normattiva