Art. 388 c.p.c. — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
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Copia del dispositivo della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva