Art. 397 c.p.c. — Revocazione proponibile dal pubblico ministero
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Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
- 1)quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
- 2)quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva