Art. 412-ter c.p.c. — Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
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[1]Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:
- a)le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
- b)la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
- c)le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
- d)il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
- e)i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
[2]I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
[3]Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
[4]Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998 · versione 90 su Normattiva