Art. 412-ter c.p.c.Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

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[1]Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto ((per l'espletamento)), le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:

  • a)le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
  • b)la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
  • c)le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
  • d)il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
  • e)i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

[2]I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

[3]Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

[4]Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010 · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412ter · fonte su Normattiva