Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento ex l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 18 del 2015) - Incompetenza territoriale inderogabile ex art. 4 - Rilievo nella fase sommaria - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Successiva pronuncia sulla competenza nella fase a cognizione piena - Mezzi di impugnazione. · RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.
Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 33241/2025Sez. 3Rv. 677321-05
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 4 legge 117/1988art. 5 legge 117/1988art. 42 Codice di procedura civile
Precedenti: 581264-01, 655819-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 32276/2025Sez. 3Rv. 677117-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 47 Codice di procedura civileart. 49 Codice di procedura civile
Precedenti: 599112-01, 642061-03, 557869-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Accoglimento della domanda principale e declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per ragioni di incompetenza - Impugnazione della statuizione di inammissibilità da parte del resistente - Regolamento di competenza - Necessità. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.
Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.
Cass. civ. n. 28976/2025Sez. LRv. 677017-03
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 409 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civile
Precedenti: 469180-01, 670676-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Convenuto soccombente in primo grado sul merito e sull'eccezione di incompetenza territoriale - Appello relativo ad entrambe le statuizioni - Ritenuta inconsistenza dei motivi afferenti al merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione in relazione alla necessità di proporre regolamento facoltativo di competenza - Esclusione - Ragioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' In genere.
L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione 128 <!-- pag. 129 --> "del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.
Cass. civ. n. 28185/2025Sez. LRv. 676774-01
Riguarda ancheart. 434 Codice di procedura civile
Precedenti: 670676-01, 662741-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto - Decisione sulla competenza ai fini della pronuncia su tale istanza - Regolamento di competenza - Inammissibilità. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA In genere.
In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.
Cass. civ. n. 17032/2025Sez. 2Rv. 675441-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 47 Codice di procedura civileart. 649 Codice di procedura civile
Precedenti: 637753-01
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
Cass. civ. n. 11815/2025Sez. 3Rv. 674766-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 3 legge 204/1958
Precedenti: 647003-01, 592383-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).