Art. 430 c.p.c. — Deposito della sentenza
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[1]Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente deve farne denuncia, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.
[2]L'associazione, ricevuta la denuncia, insieme con l'associazione della categoria alla quale appartiene l'altra parte, interpone i suoi uffici per la conciliazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva